Loading

Gli strumenti di risoluzione della crisi d'impresa Approfondimento legislativo

Introduzione

Analizzeremo i più importanti strumenti legislativi di risoluzione della crisi d'impresa

  • Piano di Risanamento ex art. 67 L.F.
  • Concordato Preventivo ex art. 160 L.F. e ss
  • Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
  • Transazione Fiscale ex art. 182 ter L.F.

Piano di Risanamento ex art. 67 L.F.

Il piano di risanamento ex art. 67 L.F. è un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Tale piano deve essere valutato da un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso di requisiti di indipendenze, che ne attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

L’effetto del piano è che non sono soggetti ad azioni revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione dello stesso.

A differenza del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione, non prevede la tutela derivante dalla moratoria dei pagamenti e dal divieto delle azioni esecutive individuali dei creditori, pur offrendo l’indubbio vantaggio dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare degli atti, dei pagamenti e delle garanzie, nonchè dell’esclusione di profili di responsabilità penale nel comportamento dei creditori collaboranti con l’impresa.

Al piano di risanamento di cui all’art. 67 comma 3, lettera d) l.f., detto comunemente anche “piano attestato”, possono fare ricorso tutti i soggetti passibili di fallimento.

Il piano dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

  • le cause della crisi
  • le sue caratteristiche generali e cioè le ipotesi poste a base, nonché le metodologie utilizzate per la sua predisposizione
  • le misure operative finalizzate al risanamento e al raggiungimento dell’equilibrio finanziario
  • la durata del processo di risanamento.

Anche il piano di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare è stato oggetto di rivisitazione da parte del "Decreto Sviluppo", nella parte in cui ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale, infatti, la modifica all'art. 67 terzo comma lettera d) L.F. specifica innanzitutto che il c.d. "attestatore" è "designato dal debitore".

La norma si fa inoltre carico:

  • di sancire, con ciò recependo gli orientamenti interpretativi formatisi, che il professionista è tenuto ad "attestare la veridicità dei dati aziendali" e la "fattibilità del piano"
  • di prevedere i requisiti di "indipendenza" che il professionista deve avere per poter attestare il piano.

Le modifiche apportate all’art. 67 terzo comma lett. d) L.F. accentuano quindi la centralità del ruolo dell’attestatore nelle ristrutturazioni "light" ed il suo ruolo di garanzia nell’interesse dei creditori: al riguardo è stata introdotta una specifica fattispecie penale (art. 236 bis L.F.) relativa all’attestatore che "espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti".

Concordato Preventivo ex art. 160 L.F. e ss

Il concordato preventivo è una procedura cui può ricorrere l'imprenditore che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza, per salvare l’azienda oppure per liquidare il proprio patrimonio ed evitare così il fallimento.

Solo l'imprenditore, sia esso imprenditore individuale, società, associazione o diverso ente, può chiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, se ricorrono tre condizioni:

  1. deve esercitare un’attività commerciale
  2. deve trovarsi in uno stato di crisi o di insolvenza
  3. deve superare le soglie di fallibilità indicate dalla legge fallimentare.

La disciplina riformata del Concordato Preventivo consente all'imprenditore di perseguire l’obiettivo della ristrutturazione dell’indebitamento e del soddisfacimento dei creditori. E' necessario, quindi, predisporre una proposta di concordato finalizzata al risanamento dell’impresa oppure alla sua liquidazione.

Ulteriori condizioni essenziali del concordato preventivo sono che:

  1. tale accordo sia approvato dalla maggioranza (per valore) dei creditori aventi diritto di voto
  2. che tale accordo sia omologato dal Tribunale, il quale, se la maggioranza è raggiunta, deve necessariamente provvedere in tal senso.

Pertanto, in base all’art.160 Legge Fallimentare e seguenti, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo; il relativo piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, ovvero l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Non solo, ma la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile,in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista; tale professionista dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.In definitiva, la procedura prevede come primo step una domanda, proposta con ricorso e sottoscritta dall'imprenditore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, ed una serie di allegati specificamente previsti dalla legge.

Particolare interesse rivestono le novità introdotte dal Governo a seguito della grave crisi che ha investito il Paese, precisamente, con il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, da subito indicato come “Decreto Sviluppo” successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012 n. 134. La più interessante tra le novità introdotte è la possibilità, per il richiedente l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, di depositare la semplice domanda “in bianco”, con i conseguenti effetti prenotativi, e di differire ad un secondo momento il deposito degli altri atti e dei prescritti documenti.Per capire la portata della norma, è importante evidenziare quali sono gli atti e i documenti previsti per richiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e cioè:

  • il ricorso con cui si chiede al tribunale l'ammissione alla procedura
  • una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
  • uno stato analitico ed estimativo delle attività dell'impresa
  • l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
  • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili
  • un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta rivolta dall'imprenditore ai creditori
  • la relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Il nuovo sesto comma dell'art. 161 della Legge Fallimentare consente all'imprenditore di depositare solo il ricorso con i bilanci degli ultimi tre esercizi chiedendo al giudice la fissazione di un termine, compreso tra i sessanta e i centoventi giorni, prorogabile per sessanta giorni, per il deposito degli altri atti e documenti. Occorre precisare come il piano concordatario sia adesso previsto dalla modifica apportata, sempre dalla normativa in esame dal nuovo secondo comma dell'art. 161.

Questa facoltà è conosciuta, in gergo, come la possibilità di depositare la domanda di concordato “in bianco”, nel senso appunto che questa è priva degli atti e dei documenti che finora dovevano accompagnare ogni ricorso ex art. 161 LF; questa facoltà è stata prevista per consentire al debitore di poter accedere prima possibile alla protezione accordata dalla procedura concorsuale ed evitare che il suo patrimonio sia aggredito dai creditori nelle more della predisposizione della domanda e degli atti e i documenti ad essa allegati.

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Particolarmente interessante è il concordato con continuità aziendale (art. 186 bis LF): il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.

L'imprenditore in stato di crisi può richiedere, depositando la documentazione prevista per il concordato preventivo, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) LF sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso.

In particolare, la relazione dovrà attestare l’idoneità dell’accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori dissenzienti nel rispetto di termini precisi, indicati dall’art. 182 bis L.F. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Effetto importante del deposito è il fatto che dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Peraltro, la norma prevede che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui sopra può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e una dichiarazione del professionista la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

La parziale riforma della legge fallimentare, contenuta nel "Decreto Sviluppo", ha apportato significative modifiche alla disciplina delle ristrutturazioni dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare. L’istituto in questione si pone ad oggi come un valido strumento alternativo al concordato preventivo per le imprese.

Il richiamato decreto (D.L. 83/2012 convertito dalla L. 134/2012), ha ora apportato fondamentali modifiche alla disciplina di questo istituto, al fine di renderlo, finalmente, un efficace strumento per la soluzione negoziale della crisi d’impresa, queste innovazioni, saranno applicabili dall’11 settembre 2012 in avanti, infatti, è stata modificata la legge fallimentare ed anche la procedura riguardante la ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis), aumentando la convenienza ad adottare tale ultima procedura, nell’ottica del superamento delle difficoltà economico-finanziarie e della salvaguardia e prosecuzione dell’attività aziendale.

Tra le ultime novità vi è la possibilità da parte del debitore di ottenere dagli istituti di credito “nuova finanza in prededuzione” ex art. 111, per il pagamento dei debiti da ristrutturare.

In sintesi questo significa che in caso di fallimento del debitore che ha presentato il piano di ristrutturazione dei debiti, il finanziatore che ha elargito la “nuova” liquidità a sostegno del piano finanziario, sarà rimborsato anticipatamente rispetto a tutti gli altri creditori facenti parte della massa fallimentare, sia creditori chirografari che privilegiati.

Questo mette, dunque, il credito dei finanziatori sullo stesso piano dei crediti che spettano ai professionisti che si occupano di gestire la procedura e permette ai finanziatori di avere maggiori garanzie sul recupero del proprio credito.

Nel contempo, vi è da rimarcare, però, che uno dei principali punti di debolezza degli accordi di ristrutturazione dei debiti è stata finora la necessità di pagare regolarmente i creditori estranei all’accordo, ove la regolarità del pagamento è da intendersi riferita sia al pagamento integrale del credito, sia al rispetto delle scadenze originariamente previste; detto vincolo condizionava negativamente l’imprenditore in crisi, che destinava una quota significativa delle proprie scarse risorse finanziarie al soddisfacimento dei creditori non aderenti cd. dissenzienti, a discapito di quelli che, invece, avessero accettato la ristrutturazione del debito.

Un altro effetto innovativo della procedura è rappresentato dall’esiguo incentivo all’adesione all’accordo indotto dal regolare pagamento dei creditori ad esso estranei.

L’art. 182-bis, nella sua nuova formulazione, ha ora rimosso questi vincoli, introducendo una moratoria coattiva per i creditori che non aderiscano all’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Ai fini della sua omologazione da parte del Tribunale, l’accordo dovrà assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione, ovvero, per i crediti non ancora scaduti a quella data, entro centoventi giorni dalla loro scadenza; in assenza di un’esplicita previsione normativa, occorrerà attendere l’orientamento di dottrina e giurisprudenza sull’obbligo di corrispondere ai creditori gli interessi per la dilazione forzosa dei pagamenti.

Si registrano anche modifiche all’iscrizione di ipoteche giudiziali, e più in generale al patrimonio del debitore, che è stato un elemento di debolezza fino ad ora, prevedendo l’inibizione delle azioni esecutive e cautelari. In nuovo terzo comma dell’art. 182-bisdispone, invece, che il medesimo divieto sia ora esteso anche all’acquisizione di titoli di prelazione non concordati.

Da ultimo, si segnala come il nuovo art. 182-sexies esclude inoltre, in caso di accesso a questo istituto, l’obbligo di scioglimento della società per la riduzione del suo capitale sociale sotto il minimo di legge, consentendo così al debitore di proseguire la sua attività e di utilizzare le sopravvenienze da ristrutturazione del debito per ricostituire il capitale eventualmente perduto.

Il nuovo art. 182-quinquies, comma 1, legge fallimentare prevede che dopo il deposito della domanda di omologazione il debitore possa chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, purché funzionali al migliore soddisfacimento degli altri creditori, detta disposizione ha l’indubbio pregio di facilitare e accelerare il ricorso al credito bancario dell’imprenditore in crisi, subito dopo avere raggiunto l’accordo con i creditori per la ristrutturazione del suo debito e in attesa dell’omologazione da parte del Tribunale.

Transazione Fiscale ex art. 182 ter L.F.

Nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. Con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

La transazione fiscale è quindi uno strumento di accordo “tombale” con l’erario, ma può essere attivata solo nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. E’ importante chiarire che la transazione fiscale, la quale mira all’ottenimento del consolidamento di cui all’art. 182-ter l. fall., costituisce una semplice facoltà del debitore e non è presupposto indispensabile per la falcidiabilità dei crediti erariali, in quanto la regola in base alla quale il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori non prevede eccezioni per il Fisco.

La previsione circa l’intangibilità dell’imposta sul valore aggiunto ha carattere sostanziale e la sua applicazione non può essere rimessa alla volontà del debitore, sicché essa opera anche in assenza di transazione fiscale.

Lo scopo della transazione fiscale è quello di consentire all’impresa debitrice di ottenere:

  1. la quantificazione certa di debiti di natura fiscale (c.d. consolidamento)
  2. la possibilità di soddisfare in misura parziale i debiti fiscali.

Benché il nuovo istituto, come peraltro il vecchio, sia espressamente denominato “transazione fiscale” non è affatto certo il suo inquadramento nel regime privatistico regolato dagli art. 1965 e seguenti del codice civile. Invero, a differenza del contratto di transazione che presuppone l’esistenza di una res litigiosa (cfr. primo comma art. 1965 cod. civ.) e la disponibilità del diritto controverso per una valida stipulazione del contratto (cfr. 1966 cod. civ.), la transazione fiscale non è subordinata all’esistenza di un diritto controverso ed ha per oggetto l’obbligazione tributaria che, per norma di legge, è un’obbligazione indisponibile.

Per queste ragioni, l’orientamento dottrinale maggioritario ritiene escludere la transazione fiscale (ora collocata nell’ambito della procedura endoconcorsuale) dallo schema negoziale descritto dall’art. 1965 del codice civile e di inquadrarla nell’ambito di una diversa, atipica figura di negozio solutorio, cioè di un accordo mediante il quale il creditore Erario, essendo dubbia la realizzazione dell’intero credito, conviene con il debitore il pagamento di un importo inferiore ma certo.

Tale lettura della transazione fiscale, pare peraltro coerente con altri istituti noti agli operatori del diritto tributario, i c.d. strumenti deflattivi del contenzioso tributario (fra gli altri, il ravvedimento operoso, l’Accertamento con adesione o Concordato, la Conciliazione giudiziale, l’Acquiescenza agli atti di accertamento e l’Autotutela) attraverso i quali il principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria viene sacrificato per potenziare le ipotesi di dialogo tra Fisco e contribuenti e cioè giungere a delle forme di estinzione concordate delle ragioni dell’Amministrazione.

La transazione fiscale si applica esclusivamente alle imprese in stato di crisi che presentano domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 L.F., comma 1 lett. a) e b) e nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F. E’ solo con il piano di risanamento dell’impresa in crisi, quindi, che il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei debiti tributari. La transazione può riguardare, pertanto, solo i soggetti che possono fallire. Sono così esclusi gli imprenditori non commerciali (agricoli), i piccoli imprenditori (individuali e collettivi: società di persone e di capitali) secondo i parametri dettati dal nuovo art. 1 L.F., gli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un’attività economica e tutti i lavoratori autonomi non imprenditori.

La ratio del nuovo istituto, dunque, pare dovere essere ricercata nell'interesse generale alla conservazione dei complessi aziendali più che nell'esigenza di ottimizzare la riscossione dei tributi come era per la precedente transazione esattoriale. La transazione fiscale non si applica, di conseguenza, nel fallimento, nel concordato fallimentare, nella liquidazione coatta amministrativa e, meno comprensibilmente, nella procedura di amministrazione straordinaria, nei quali continua ad applicarsi l’ordinaria disciplina della definizione dei rapporti tributari, dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e della definizione agevolata delle sanzioni.

L'art. 182 ter prevede che con il Piano concordatario e l’Accordo di ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore possa proporre il pagamento dilazionato e/o parziale dei debiti privilegiati e chirografari relativi ai tributi amministrati dalle Agenzie fiscali; in tale modo si è offerta all’imprenditore che intende accedere alla procedura concordataria o perfezionare un Accordo di ristrutturazione, la possibilità di giungere ad una intesa anche con l’Amministrazione finanziaria, per comporre la propria esposizione debitoria nei confronti del creditore Fisco, proponendo pagamenti dilazionati e/o parziali dei tributi amministrati dalle Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Demanio) anche se di competenza di Enti diversi dallo Stato (ad esempio IRAP, addizionale regionale e comunale).

Per espressa previsione normativa la possibilità di concordare con l’Erario una riduzione delle imposte e delle sanzioni non è estesa a tutti i tributi, ma è circoscritta a taluni di essi.

Sono, infatti, completamente esclusi dalla transazione fiscale:

  • i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, atteso che l’Amministrazione Finanziaria Italiana non è legittimata a disporre liberamente dei tributi non destinati all’Erario
  • i tributi locali non amministrati dalle Agenzie fiscali, quali Ici, Tarsu/Tia, Tosap/Cosap ed imposta sulle pubblicità
  • le entrate di natura non tributaria gestite dall'Agenzia delle Entrate
  • i crediti relativi a recuperi di aiuti di stato dichiarati incompatibili con il mercato comune.

Quanto all’I.V.A. occorre segnalare le integrazioni apportate dal D.L. 185/2008. Detta norma, invero, chiarisce che la transazione fiscale può avere ad oggetto anche tale tributo ma può prevederne esclusivamente la dilazione del pagamento; non ne è consentita, pertanto, la “falcidia” (pagamento parziale).

Il D.L. 78/2010 ha equiparato all'IVA, nell'ambito della transazione fiscale, le ritenute alla fonte operate dall'impresa debitrice in qualità di sostituto d’imposta e non versate all'Erario. Il motivo dell’espressa esclusione dell’IVA dai tributi “falcidiabili” sancita da D.L. 185/2008 è da rinvenire nel divieto, imposto dalle norme comunitarie a ciascun stato membro dell’Unione Europea, di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica dei tributi aventi “natura europea”; pertanto con l’esclusione dell’IVA dalla transazione fiscale si erano volute evitare possibili censure in sede comunitaria, stante la carenza di legittimazione alla rinuncia parziale da parte di un soggetto (l’Amministrazione finanziaria italiana) non costituente il destinatario effettivo della totalità del tributo.

Motivazioni analoghe non paiono, invece, potersi rinvenire con riguardo alle ritenute alla fonte, trattandosi di tributi non aventi “natura europea”. La ragione della loro esclusione consiste, ragionevolmente, nel fatto che le ritenute alla fonte trattenute dall'impresa e non versate, non costituiscono un tributo a carico della stessa. Trattasi, invero, dell’istituto della ”sostituzione d’imposta” : vi è un soggetto tenuto al versamento all'Erario (impresa “sostituta”) che interviene per legge nella riscossione del tributo senza essere il soggetto passivo d’imposta (“sostituito”). Ciò posto, la recente modifica legislativa pare basarsi sul principio che un soggetto non può usufruire della riduzione di un debito che non costituisca una sua obbligazione esclusiva; si possono invece ritenere transigibili: IRPEF, IRES, le relative addizionali ed imposte sostitutive, IRAP, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta sugli intrattenimenti, tasse automoblistiche, tasse sui contratti di borsa, canoni di abbonamento alla televisione, imposte demaniali, dazi di importazione e di esportazione.

La proposta transattiva riguarda tutti i crediti tributari, sia quelli ancora non iscritti a ruolo, che quelli già iscritti. Per quanto concerne gli accessori al tributo (sanzioni, indennità di mora ed interessi) la circolare Agenzia delle Entrate 40/E del 18 aprile 2008 ha fatto propria la tesi che li riconduce nell'ambito di applicazione della transazione.

Infine circa l’ammissibilità dei crediti tributari privilegiati a formare oggetto di una dilazione di pagamento e/o remissione, la peculiarità della Transazione fiscale è che, inserendosi nel Concordato preventivo e negli Accordi, essa deve prevedere un eguale trattamento del creditore Fisco rispetto agli altri creditori di rango uguale coinvolti nelle procedure. Pertanto nel Concordato preventivo, ma anche negli Accordi che possono essere conclusi in deroga al principio della par condìcio creditòrum, all'Amministrazione finanziaria non può essere riservato un pagamento in pèius, ma occorre mantenere la parità di trattamento rispetto gli altri creditori, in quanto l’art. 182 ter dispone che per i crediti tributari assistiti da privilegio le condizioni di ristrutturazione (percentuale, scadenze e garanzie) non possono essere inferiori a quelle offerte ai creditori che hanno un privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie fiscali. Mentre se il credito tributario ha natura chirografaria il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

Contatti

Credits:

Creato con immagini di Anemone123 - "idea flash of genius solution" • Pexels - "plans design web design" • Comfreak - "hands together handshake" • geralt - "help finger touch"